Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' altresi' abolito il diritto di statistica previsto dagli articoli 42 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, per l'importazione e per l'esportazione di merci che rispondono alle condizioni richieste dalle disposizioni relative alla non applicazione dei dazi, dei prelievi e delle tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri delle Comunita' europee, istituite con i trattati ratificati con leggi 25 giugno 1952, n. 766, e 14 ottobre 1957, n. 1203.

Testo vigente dal 17 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-24;447~art2 · fonte su Normattiva