Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale dipendente dall'Ente zolfi italiani cessa alla fine del terzo mese successivo a quello della messa in liquidazione dello stesso ai sensi del precedente articolo 2. Per le esigenze della gestione di liquidazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' essere trattenuto in servizio per la durata non superiore a un anno dalla data della assunzione della gestione liquidatoria da parte dello Stato, il personale strettamente indispensabile.

Testo vigente dal 18 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;411~art4 · fonte su Normattiva