Art. 2
Con effetto dalla data di cui all'articolo precedente l'Ente zolfi italiani, di cui alla legge 2 aprile 1940, n. 287, e successive modificazioni, e' posto in liquidazione ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto disposto con i successivi articoli.
Testo vigente dal 18 aprile 1968
