Al personale dell'Ente zolfi italiani che abbia presentato la domanda di assunzione prevista dal precedente articolo 5 e non consegua l'inquadramento nelle categorie indicate nella tabella allegata e' corrisposta, in aggiunta alla indennita' di anzianita', una indennita' pari a tre mensilita' della retribuzione o della paga e di ogni altro compenso di carattere continuativo.

Testo vigente dal 18 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;411~art9 · fonte su Normattiva