Art. 9
Al personale dell'Ente zolfi italiani che abbia presentato la domanda di assunzione prevista dal precedente articolo 5 e non consegua l'inquadramento nelle categorie indicate nella tabella allegata e' corrisposta, in aggiunta alla indennita' di anzianita', una indennita' pari a tre mensilita' della retribuzione o della paga e di ogni altro compenso di carattere continuativo.
Testo vigente dal 18 aprile 1968
