Art. 10 — Definizione di retribuzione globale mensile
Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianita' e per merito, dell'indennita' di contingenza e delle altre eventuali indennita' fisse mensili a carattere continuativo. Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:
- a)le quote delle doppie mensilita';
- b)le somministrazioni in natura e le indennita' sostitutive di esse;
- c)le indennita' di mensa e simili;
- d)le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.
Testo vigente dal 20 dicembre 1971
