Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianita' e per merito, dell'indennita' di contingenza e delle altre eventuali indennita' fisse mensili a carattere continuativo. Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:

  • a)le quote delle doppie mensilita';
  • b)le somministrazioni in natura e le indennita' sostitutive di esse;
  • c)le indennita' di mensa e simili;
  • d)le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.

Testo vigente dal 20 dicembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art10 · fonte su Normattiva