L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:

  • a)dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
  • b)dall'indennita' di contingenza
  • c)dagli aumenti per anzianita';
  • d)dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
  • e)dalla tredicesima mensilita';
  • f)dalla quattordicesima corresponsione nell'anno. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio. La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".

Testo vigente dal 15 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art1 · fonte su Normattiva