L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
- a)dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
- b)dall'indennita' di contingenza
- c)dagli aumenti per anzianita';
- d)dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
- e)dalla tredicesima mensilita';
- f)dalla quattordicesima corresponsione nell'anno. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio. La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".
Testo vigente dal 15 febbraio 1963
