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A decorrere dal 60° giorno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, non sono piu' dovuti i contributi ed i soprapprezzi previsti dalle disposizioni della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e successive modificazioni concernenti il "Fondo nazionale per il soccorso invernale". Dalla stessa, data le disposizioni anzidette sono sostituite da quelle della presente legge.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;67~art1 · fonte su Normattiva