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Per la repressione delle trasgressioni alle disposizioni degli articoli 5, 0, 7, 8 e 9 della presente legge e la risoluzione,delle relative controversie si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti rispettivamente la tassa di lotteria e i diritti erariali sui pubblici spettacoli. Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesimo fatto, in penalita' per il mancato pagamento sia dei diritti erariali sia dell'addizionale e del diritto addizionale di cui alla presente legge, si applica, una sola pena pecuniaria.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;67~art10 · fonte del testo