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Il provento delle addizionali di cui agli articoli 5, 7 e 9 e del diritto addizionale di cui agli articoli 6 e 8 della presente legge sara' versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, in relazione all'articolo 4 della presente legge.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
