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La tassa di lotteria per i concorsi a premio e la tassa di licenza per le operazioni a premio previste rispettivamente dagli articoli 45 e 49 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni sullo aumentate del 100 per cento. E' istituita un'addizionale, a favore dello Stato, del 50 per cento ((sulle tasse, di cui)) al comma precedente. La somma complessiva da riscuotersi ((per tassa e relativa addizionale)) deve essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire. Tale arrotondamento e' da imputarsi in ogni caso all'addizionale.

Testo in vigore dal 10 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

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