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Sui biglietti d'ingresso alle case da giuoco e' dovuto un diritto addizionale nella misura fissa di lire 3.500 per ciascun biglietto, a favore dello Stato. Detto diritto e' altresi' dovuto limitatamente ad una volta al giorno, dai frequentatori delle case da giuoco muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio. Le ditte che hanno in gestione le case da giuoco sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del diritto addizionale all'agente della Societa' italiana Autori ed Editori, nei modi, limiti e termini stabiliti per i diritti erariali. Il diritto addizionale non e' soggetto a diritto erariale e ad imposta generale sull'entrata. Alla Societa', italiana degli Autori ed Editori non e' dovuto alcun compenso per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto addizionale di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;67~art6 · fonte su Normattiva