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Sui diritti erariali dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, per gli spettacoli, le manifestazioni, i trattenimenti, indicati dai numeri 3 e 5 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 e per i biglietti di ingresso nelle sale da giuoco indicati nel n. 7 della citata tabella A e' istituita, a favore dello Stato, l'addizionale del 6 per cento. Detta addizionale deve, in ogni caso, essere arrotondata alla cifra superiore di dieci in dieci lire. Restano ferme le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, previste dalle disposizioni vigenti.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;67~art7 · fonte del testo