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Sui biglietti d'ingresso alle corse dei cavalli ed ai concorsi ippici e' dovuto, per ciascun biglietto, il diritto addizionale di lire 200, a favore dello Stato. Il diritto e' dovuto anche dai possessori delle tessere e dei biglietti di ingresso gratuito, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;67~art8 · fonte su Normattiva