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L'addizionale ed il diritto addizionale, di cui agli articoli 7 e 8 verranno accertati, liquidati e riscossi sulla base dei bordero' compilati per l'applicazione dei diritti erariali, dalla Societa' italiana degli Autori ed Editori, senza diritto ad alcun compenso. Nei casi in cui sia ammesso il pagamento dei diritti erariali, in somma fissa, l'addizionale verra' stabilita in ragione del 20 per cento di detta somma. Quando ricorra la concessione di abbuoni previsti da norme particolari, l'addizionale dovra' essere applicata sull'intero ammontare del diritto erariale al lordo dell'abbuono. Gli abbuoni stessi non si applicano sull'addizionale istituita con la presente legge.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;67~art9 · fonte del testo