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Il limite previsto dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512, dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1957, n. 59, e dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1960, n. 1614, per l'emissione a favore dei competenti intendenti di finanza degli ordini di accreditamento per il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti di confine sui prodotti esportati, e' abolito.
Testo in vigore dal 4 maggio 1962 al 22 dicembre 2008
