Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il personale appartenente ai ruoli previsti dal precedente art. 3, che abbia prestato almeno 15 anni o, se trattasi di ex combattenti o assimilati, almeno 13 anni di servizi computabili agli effetti del trattamento di quiescenza, puo' chiedere, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo beneficiando di un aumento di anni di servizio fino ad un massimo, rispettivamente, di 5 o di 7 anni, da valere sia ai fini del compimento dell'anzianita' per il diritto a pensione sia ai fini della liquidazione della pensione stessa. Gli aumenti previsti dal precedente comma non possono valere ad attribuire ai dipendenti collocati a riposo un'anzianita' superiore a quella che essi potrebbero acquistare rimanendo in servizio fino ai limiti di eta' o di servizio stabiliti per il collocamento a riposo. La domanda di cessazione dal servizio puo' essere avanzata, entro il termine indicato nel primo comma, anche dal personale cime non si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso per poter chiedere il collocamento a riposo. A detto personale verranno corrisposte:
- 1)una indennita' pari a tante mensilita' di stipendio, di quote di aggiunta di famiglia, di indennita' integrativa speciale, di assegno temporaneo e di assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, quanti sono gli anni di servizi prestati computabili agli effetti del trattamento di quiescenza;
- 2)una somma corrispondente a sei mensilita' dei predetti emolumenti, aumentata di tante mensilita' quanti sono gli anni di servizi indicati nel punto 1) eccedenti i sei, fino ad un massimo complessivo di dodici mensilita'. Il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari riscattato e' considerato come servizio di ruolo agli effetti dell'applicazione dei precedenti primo e terzo comma. Gli aumenti per le campagne di guerra e per servizi speciali previsti dalle vigenti disposizioni si computano anche per il personale indicato nel terzo comma ai soli fini dell'indennita' di cui al punto 1). Agli effetti del computo delle predette mensilita' di cui ai punti 1) e 2), la frazione di anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero di servizio; non si tiene conto di quella inferiore a sei mesi. L'Amministrazione deve provvedere al collocamento a riposo o alla cessazione dal servizio del personale che ne faccia domanda, entro sei mesi dalla data di presentazione della, domanda stessa. Le domande di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio possono essere respinte qualora sia in corso un provvedimento disciplinare a carico del dipendente. Il servizio prestato dal personale che abbia fruito dei benefici di cui al precedente terzo comma non puo' essere valutato, ai fini del trattamento di quiescenza no ad alcun altro fine, nel caso di nuova assunzione nella stessa od in altra Amministrazione, salvo che non vengano restituite le somme riscosse in applicazione del comma stesso.
Testo in vigore dal 27 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008
