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Per le violazioni delle disposizioni stabilite dagli articoli 12 e 13 della presente legge, si applicano le sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art14 · fonte del testo