Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008. 209 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli incaricati e gli appaltatori delle imposte di consumo debbono versare, in esenzione dalle relative tasse di versamento e di attestazione nonche' dalle spese postali, l'imposta generale sull'entrata al netto dell'aggio ad essi spettante, riscossa in modo virtuale a norma dell'art. 5 della presente legge entro il giorno successivo, non festivo, a quello in cui la riscossione si e' verificata, direttamente sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro competente per territorio. Detto versamento puo' essere effettuato anche in modo virtuale allo stesso Ufficio del registro. Il secondo ed il sedicesimo giorno di ogni mese, gli stessi debbono, altresi', trasmettere agli Uffici del registro competenti copie delle bollette rilasciate per la riscossione del tributo nella quindicina precedente. Per l'omesso o tardivo versamento dell'imposta generale sull'entrata, afferente il commercio dei vini, mosti ed uve da vino, nonche' per l'omessa o tardiva trasmissione all'Ufficio del registro delle copie delle bollette di cui al precedente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della legge 4 febbraio 1956, n. 33. In caso di mancato pagamento totale o parziale del tributo dovuto per il commercio dei vini, mosti ed uve da vino, gli incaricati e gli appaltatori sono solidalmente responsabili con i contribuenti, tanto per l'imposta generale sull'entrata che per le rispettive pene pecuniarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art6 · fonte del testo