Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennita' e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime. E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

Testo vigente dal 4 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art13 · fonte del testo