E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituira' la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione. Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

Testo vigente dal 4 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art12 · fonte del testo