A decorrere dal 1 maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto dell'art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, concernente la istituzione della ritenuta del 5 per cento sulle pensioni degli agenti delle Ferrovie dello stato esonerati in virtu' del regio decreto 16 febbraio 1922, n. 207.

Testo vigente dal 19 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-12-01;1996~art1 · fonte del testo