Art. 43
[1]Art. 1 sub. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50.
[2]Le pensioni liquidate agli ufficiali giudiziari sono soggette alla ritenuta del 2 per cento del loro ammontare.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1955, n. 380
6La L. 11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "La ritenuta prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e' ridotta all'1 per cento e si applica sulla pensione diretta degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, di cui agli articoli 2, 5 e 7".
L. 4 febbraio 1958, n. 87
7La L. 4 febbraio 1958, n. 87 ha disposto (con l'art. 24, comma 3) che "Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall'art. 43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, modificata dall'art. 11 della legge 11 aprile 1955, n. 380, e' soppressa a partire dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1957.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti