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Sono convalidati i pagamenti dell'indennita' di accantonamento effettuati fino al 1° gennaio 1958 nelle misure stabilite dalla legge 30 luglio 1950, n. 739, a favore del personale dell'Esercito di cui alla legge stessa nonche' del personale della Marina che si e' trovato nelle stesse condizioni e ha avuto lo stesso impiego del predetto personale dell'Esercito.

Testo in vigore dal 26 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;192~art4 · fonte del testo