Disciplina del commercio interno del riso

Art. 3 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 4 AGOSTO 2017, N. 131

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131

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Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, e' consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".

Testo vigente dal 1 settembre 2018

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 1 settembre 2018. 122 parole tolte.

tolto: E' vietato qualsiasi trattamento del riso con agenti chimici o fisici o con l'aggiunta di qualsiasi sostanza che possa modificarne il colore naturale o comunque alterarne la composizione naturale. Sono consentiti i normali trattamenti per la lavorazione a camolino con uso di olii vegetali e commestibili e di olii di vaselina inodori e incolori per la lavorazione a brillato con glucosio e talco. Sono tuttavia consentiti i trattamenti tipo "parboiled, converte" o simili diretti a conservare al riso le sue proprieta' originarie e migliorarne in cottura la resistenza allo spappolamento. Sono pure consentiti i trattamenti tipo oneminute a "riso soffiato" e quelli tendenti ad ottenere l'arricchimento o la vitaminizzazione del riso, salva la osservanza delle disposizioni vigenti in materia d'igiene e sanita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131

    Il D.Lgs. 4 agosto 2017, n. 131 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Per il periodo anteriore all'abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, ai sensi dell'articolo 15, e' consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;325~art3 · fonte del testo