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La specialita' "Agenti interpreti di lingue estere", istituita nell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887, e' soppressa. Le disposizioni del decreto-legge suindicato sono abrogate.

Testo in vigore dal 7 settembre 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-07-15;674~art1 · fonte del testo