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I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie della anzidetta specialita' vengono trasferiti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo ordinario dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie di pubblica sicurezza e saranno in esso inquadrati col proprio grado e la relativa anzianita', andando a prendere posto dopo l'ultimo dei pari grado aventi la medesima anzianita'.

Testo in vigore dal 7 settembre 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-07-15;674~art2 · fonte del testo