Il numero 7) del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' abrogato. Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.

Testo vigente dal 22 maggio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-05-22;193~art1 · fonte del testo