Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 3-bis della legge 14 febbraio 1904, n. 36, concernente "Disposizioni sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l'articolo 420 del codice civile, gli articoli 714, 715 e 717 del codice penale, il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 della presente legge restano in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Fino a quando non si provvedera' a modificare, coordinare e riunire in un testo unico le disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti sanitari obbligatori le competenze delle autorita' militari, dei medici di porto, di aeroporto e di frontiera e dei comandanti di navi o di aeromobili. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Testo vigente dal 16 maggio 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 303/1987

    Questione inammissibile
    30 settembre 1987

    L'attribuzione di voti ad una delle liste elettorali in competizione, in numero tale da rendere ininfluenti, in applicazione del "principio di resistenza", i voti di interdetti per totale infermita` di mente, priva di rilevanza la questione proposta, relativa alla norma che riconosce il diritto di voto a tali soggetti. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 48 e 49 Cost. - dell'art. 11 L. 13 maggio 1978, n. 180, nella parte in cui attribuisce l'elettorato attivo agli interdetti per totale infermita` di mente).

    Art. 2 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost. · Art. 11 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180~art11 · fonte su Normattiva