L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Non sono elettori:

  • a)coloro che sono dichiarati falliti finche' dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • b)coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
  • c)coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' prov- ince, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
  • d)i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • e)coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata. 2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 327/1996

    Questione inammissibile
    29 luglio 1996

    Manifesta inammissibilità per palese irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto esclude per il fallito il diritto di elettorato attivo, finché dura lo stato di fallimento e, comunque, non oltre cinque anni dalla sentenza dichiarativa dello stesso. Posto, infatti, che la perdita temporanea del diritto di elettorato attivo costituisce uno degli effetti tipici della sentenza dichiarativa di fallimento - eliminato per scadenza del predetto termine quinquennale o per revoca o annullamento della sentenza medesima - è palese che la richiesta della sua sospensione o revoca avanzata dalla parte (dapprima innanzi al Giudice istruttore della causa di opposizione al fallimento, ex artt. 669-quater e 700 cod. proc. civ., e poi con reclamo al tribunale rimettente, ex art. 669-terdecies stesso codice), mira all'emissione di un provvedimento abnorme, non concedibile dal giudice. red.: A.M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 669-quater c.p.c. · Art. 700 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 120/1993

    Questione inammissibile
    26 marzo 1993

    Va dichiarata manifestamente inammissibile - per evidente difetto di competenza del pretore che l'ha sollevata - la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., degli artt. 2, comma primo, lett. a), e 32, comma primo, n. 3, d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (come sostituiti dagli artt. 1 e 9, L. 16 gennaio 1992 n. 15), "nella parte in cui non prevedono che la perdita della capacità elettorale attiva del fallito debba conseguire al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento". - V. massima precedente.

    Art. 3 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 701 c.p.c. · Art. 2 Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1992-01-16;15~art1 · fonte su Normattiva