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[1]E' abrogato il secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla; osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 novembre 1954

[4]EINAUDI

[5]SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Testo in vigore dal 4 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1108~artunico · fonte del testo