Art. 11 — Art. 12, 2° comma, e art. 1 R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2272; art. 6 R. decreto 30 aprile 1931, n. 782)
Con speciale regolamento da approvarsi con Regio decreto, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite: la pianta organica del personale per ciascuno dei Regi istituti predetti e le norme occorrenti per la esecuzione delle disposizioni del presente testo unico. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 NOVEMBRE 1954, N. 1108)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti