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Gli atti che ai termini del n. 3 dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprieta' dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296. E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399.
Testo in vigore dal 4 ottobre 1963 al 1 gennaio 2003
