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Gli atti che ai termini del n. 3 dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprieta' dei veicoli a motore e dei rimorchi, nuovi di fabbrica, sono soggetti a registrazione ed al pagamento delle tasse stabilite nella tabella riportata all'articolo 7 della legge 18 novembre 1961, n. 1296. E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399. ((Il venditore ha tuttavia facolta' di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 2003 al 22 dicembre 2008
