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Il secondo comma dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1951, n. 164, e' sostituito dal seguente: "Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano l'edilizia scolastica, alle sedute intervengono il provveditore agli studi di una delle Province comprese nella circoscrizione del Provveditorato stesso, (designato dal Ministero della pubblica istruzione, e il medico provinciale di una delle suddette Province, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica".

Testo in vigore dal 16 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-06-13;810~art2 · fonte del testo