L'art. 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e' abrogato.

Testo vigente dal 10 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1006~artunico · fonte del testo