Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto del Presidente della Repubblica alla riunione in nuovo testo unico di tutte le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art48 · fonte su Normattiva