L'articolo 1 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e' sostituito dal seguente: "Ai parroci e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua al limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore il limite e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".
Testo vigente dal 14 agosto 1974
