E' abrogato, con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50, l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica. Pertanto, salve le eccezioni previste dai successivi articoli, per le spese dei servizi gia' di pertinenza, del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica devoluti ad altre Amministrazioni a norma del decreto legislative del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sara' provveduto mediante apertura di credito nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto.

Testo vigente dal 2 febbraio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-01-05;7~art1 · fonte del testo