Il Comitato istituito con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 541, per deliberare e vigilare sulle spese di assistenza a favore degli italiani che si trovavano comunque all'estero per eventi di guerra e sulle modalita' di erogazione dei relativi fondi, e' soppresso.

Testo vigente dal 6 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-07;488~art1 · fonte del testo