L'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e', con effetto dal 1 luglio 1951, sostituito dal seguente: "Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1 luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212".
Testo vigente dal 16 marzo 1954
