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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]L'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, e' abrogato.

[9]La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[10]Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Dalla Zona di operazioni, addi' 14 giugno 1940-XVIII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Di Revel

[14]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 31 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-14;957~art1 · fonte del testo