Art. 4 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 DICEMBRE 1969, N. 945, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 FEBBRAIO 1970, N. 13
Provvedimento abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 843.
Abrogato dal 15 gennaio 1974
Provvedimento abrogato dalla l. 27 dicembre 1973, n. 843.
Abrogato dal 15 gennaio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1969 al 15 gennaio 1974. 23 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le eccezioni derivanti dalla violazione della presente legge che importino la invalidita' degli effetti cambiari non sono opponibili ai terzi di buona fede.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1973, N. 843
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-09-15;755~art4 · fonte del testo