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La minore entrata conseguente alla cessazione del rimborso di cui al precedente articolo 1, prevista in lire 31 milioni per l'anno finanziario 1972, sara' compensata a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. La minore entrata, prevista in lire 31 milioni per ciascuno degli anni 1973 e 1974, sara' compensata rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 21 maggio 1974 al 22 dicembre 2008
