Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 febbraio 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituiti dai seguenti: "In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la Commissione di cui all'articolo 25, a richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, puo' autorizzare che agli avviamenti per determinati lavori da svolgersi in un Comune concorrano, osservati opportuni criteri di proporzionalita', lavoratori di altri Comuni anche di Province contermini. In caso di denegata autorizzazione, per quanto previsto dal comma precedente, provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Ferme restando le precedenze al collocamento previste da leggi speciali, sara' data preferenza nell'avviamento ai lavoratori che, in possesso dei requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1961 al 16 dicembre 2010
