La mancata estensione ai farmacisti dirigenti del diritto ad essere trattenuti in servizio per il numero di anni necessario per conseguire il massimo della pensione e comunque non oltre il settantesimo anno di età - reintrodotto dalla legge n. 50 del 1991 solo per i primari ospedalieri di ruolo - non da' luogo a violazione del principio di eguaglianza. Come la Corte ha più volte affermato, infatti, non è dato rinvenire nell'ordinamento una garanzia generale che contempli per tutti i pubblici dipendenti il riconoscimento di tale beneficio, ma solo specifiche deroghe, a favore di determinate categorie, disposte in virtù di discrezionale apprezzamento del legislatore; ne', nel caso, vale a fondare una aspettativa di eguale trattamento privilegiato in favore dei farmacisti - che dal punto di vista della tipica professionalità, delle competenze e delle responsabilità non possono identificarsi con i primari ospedalieri - il fatto che essi godessero, nell'ambito della legge n. 336 del 1964 e del d.l. n. 402 del 1982, di pari considerazione accanto ai primari ospedalieri, giacché anche questa fu una normativa derogatoria, superata dalla reintroduzione, per detti dipendenti sanitari (v. art. 53 del d.P.R. n. 761 del 1979) del principio del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1 e 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50, 'in parte qua'). - Nello stesso senso, su analoghe questioni riguardanti il personale sanitario, ordd. nn. 320/1992 e 193/1992 e in precedenza, riguardo, particolarmente, alle su citate leggi del 1964 e del 1982, sent. n. 134/1986.
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