Art. 24 — Riordinamento strutturale e funzionale degli istituti di previdenza
Entro il 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono istituti appositi uffici periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza. Gli uffici periferici di cui al comma 1 svolgono attivita' concernenti i compiti istituzionali della Direzione generale, ivi compresi quelli gia' demandati ad altri uffici statali centrali e periferici da disposizioni di legge o di regolamento rimanendo escluse le attivita' connesse al pagamento dei trattamenti di quiescenza provvisori e definitivi. Con decreti del Ministro del tesoro, previa delibera del consiglio di amministrazione degli istitui di previdenza, sono disciplinati i procedimenti per il trasferimento delle funzioni, eventualmente di concerto con i Ministri preposti ai dicasteri interessati. Agli uffici di cui al comma 1 e' assegnato:
- a)personale delle direzioni provinciali del tesoro gia' addetto ai servizi degli istituti di previdenza;
- b)personale assegnato alla Direzione generale degli istituti di previdenza comunque in servizio presso uffici provinciali;
- c)personale che si avvalga delle procedure di mobilita' secondo le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325;
- d)personale della scuola, docente e non docente, in soprannumero, iscritto in elenchi provinciali appositamente istituiti con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;
- e)personale del ruolo centrale che, con provvedimento del Ministro del tesoro, transiti nei ruoli provinciali entro il limite massimo delle unita' assegnate ai servizi degli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Agli uffici periferici di cui al comma 1 viene preposto un funzionario di livello non inferiore al nono. Le autorizzazioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, sono estese alle esigenze del sistema informativo nonche' alle attivita' concernenti l'acquisizione, la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. Il contingente numerico massimo del personale di cui al presente comma e' stabilito dal consiglio di amministrazione. Agli addetti al sistema informativo degli istituti di previdenza si applica la normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e per la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. La Direzione generale degli istituti di previdenza e' autorizzata a gestire forme di previdenza integrative nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, puo', con proprie delibere, modificare la disciplina vigente nelle materie previste dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, con esclusione delle questioni che incidono su diritti soggettivi e delle materie di trattamento giuridico ed economico del personale statale dipendente e di organizzazione dei servizi. Le delibere, assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. E' elevato a settecento milioni di lire l'importo dei lavori, provviste e servizi che possono essere eseguiti per cottimi fiduciari previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433. Si applica il comma 2 dell'articolo 21. Il regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433, si applica alle spese generali di amministrazione, all'acquisizione di prodotti hardware e software nonche' dei servizi per la realizzazione di software applicativo. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale degli istituti di previdenza, limitatamente agli investimenti e disinvestimenti immobiliari, una commissione con funzioni analoghe a quella prevista dal quarto comma dell'articolo 61 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696. La commissione e' composta da cinque membri, uno dei quali con funzioni di presidente, scelti tra professionisti di chiara fama. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Con lo stesso decreto del Ministro del tesoro sono determinati i compensi spettanti ai membri della commissione. Qualora si proceda alla stima degli immobili, gli oneri sono a carico delle societa' offerenti. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 29 delibera, ai fini della gestione e della manutenzione degli immobili di proprieta' delle Casse pensioni, la partecipazione a societa' azionarie ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, ovvero l'affidamento a ditte o societa' specializzate, con le modalita' previste dal comma 9 del presente articolo, ferma restando la vigilanza degli istituti di previdenza. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29 puo' deliberare, nell'interesse delle Casse proprietarie, la alienazione degli immobili anche con pagamento in forma rateale con il saggio di interesse previsto per i mutui ipotecari all'articolo 26. Dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso la Direzione generale degli istituti di previdenza il servizio legale, costituito da avvocati appositamente comandati dall'Avvocatura generale dello Stato per la rappresentanza della Direzione stessa innanzi alle giurisdizioni ordinaria e amministrativa. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono estese a tutte le materie di competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Testo vigente dal 26 agosto 1991
