Art. 26 — Sovvenzioni ed altri interventi a favore degli iscritti
Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, su proposta del direttore generale, varia il saggio di interesse delle sovvenzioni contro cessione del quinto dello stipendio di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, con le modalita' previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442, e successive modificazioni, nonche' le modalita' di riscossione della quota mensile ceduta dal mutuatario. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono autorizzate ad erogare a favore dei propri iscritti:
- a)piccoli prestiti d'importo corrispondente al doppio della retribuzione cotributiva mensile;
- b)mutui ipotecari a tassi agevolati;
- c)mutui e prestiti a tassi agevolati per finalita' di interesse sociale. Modalita', condizioni, saggi d'interesse ed importi massimi da destinare alle suddette operazioni sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.
Testo vigente dal 26 agosto 1991
