Al fine di adeguare le strutture e l'organizzazione ad un rapido ed efficiente espletamento dei compiti attribuiti alla Direzione generale degli istituti di previdenza, e' istituito il ruolo degli uffici periferici degli istituti di previdenza di cui al comma 1 dell'articolo 24. L'organico di tali uffici provinciali e' costituito da milleseicento unita', delle quali venti con qualifica dirigenziale, che vanno ad incrementare le dotazioni organiche cumulative del personale e dei dirigenti dei ruoli dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro. Gli uffici periferici degli istituti di previdenza situati nelle citta' sedi delle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, sono organizzati in divisioni alle quali sono preposti primi dirigenti. Nell'ambito della Direzione generale degli istituti di previdenza vengono altresi' istituiti, alle dirette dipendenze del direttore generale, il servizio ispettivo ed il servizio statistico-attuariale, ai quali sono conferiti gli attuali posti di qualifica dirigenziale con funzioni, rispettivamente ispettive e di attuario della Direzione generale medesima. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono stabiliti:

  • a)il numero, i compiti e l'articolazione organizzativa degli uffici centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica del tesoro;
  • b)le attribuzioni del servizio ispettivo e del servizio statistico- attuariale e le relative modolita' di esercizio;
  • c)i criteri e le modalita' per l'indizione di concorsi pubblici, anche su base regionale e interregionale, per la copertura dei posti disponibili dopo l'assegnazione del personale ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 con esclusione, comunque, dei posti di qualifica dirigenziale;
  • d)i contingenti di personale, ripartiti per qualifiche funzionali e relativi profili professionali, da assegnare ai diversi uffici centrali e periferici della Direzione generale degli istituti di previdenza, compresi il servizio ispettivo e il servizio statistico- attuariale;
  • e)l'autorizzazione ad istituire sedi distaccate al fine di articolare la presenza sul territorio nazionale in relazione alle esigenze dell'utenza. 5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo rimangono a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art25 · fonte su Normattiva