Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarita' della Corte dei Conti.

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art28 · fonte su Normattiva