L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto. L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, e' integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.

Testo vigente dal 15 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1140~art6 · fonte su Normattiva